Obbligo formativo

Gli iscritti all’albo hanno l’obbligo di legge di conseguire un minimo di 60 crediti formativi professionali (cfp) per ogni triennio formativo, di cui 12 cfp relativi all’area discipline ordinistiche.
Il 3° triennio formativo 2020-2022 si è concluso il 31 dicembre 2022. Il 31 dicembre 2023 si è concluso anche il periodo di ravvedimento operoso relativo a tale triennio.
I crediti formativi sono acquisibili attraverso iniziative formative accreditate dagli Ordini e da molteplici attività previste dalle Linee guida sulla formazione obbligatoria continua.

Gli iscritti all’Ordine di Bergamo possono verificare i crediti acquisiti tramite la piattaforma Formazione del CNAPPC (Portale dei Servizi). Coloro che non assolvono all’obbligo di aggiornamento commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell’art. 9 del Codice Deontologico. Al termine di ciascun triennio formativo e di eventuali ravvedimenti operosi, le posizioni che risultano irregolari vengono comunicate al Consiglio di disciplina per l’avvio delle procedure disciplinari.

L’obbligo deriva dall’articolo 7 del d.P.R. n° 137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali in vigore dal 1° gennaio 2014. Gli iscritti possono frequentare liberamente le iniziative formative di proprio interesse, nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013 e modificato con regolamento n.13 del 15 luglio 2017.

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