Data di pubblicazione articolo: 23.06.2017

Si ricorda che il terzo triennio formativo (gennaio 2020 – dicembre 2022) è terminato il 31 dicembre 2022.

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile completare l’acquisizione dei 60 cfp triennali (12 sulle discipline ordinistiche (deontologia) + 48 sulle altre discipline) in ravvedimento operoso, pertanto si invitano gli iscritti a verificare il proprio status formativo, accendendo alla piattaforma Portale servizi CNAPPC (https://portaleservizi.cnappc.it).
Chi si non fosse ancora registrato alla piattaforma è invitato a farlo al più presto, scaricando la procedura guidata di Accesso Centralizzato ai Servizi

Per completare i crediti deontologici, si consiglia di entrare nei “corsi pubblicati” su Portale servizi CNAPPC e selezionare “ricerca per filtri” la categoria “3 – Discipline ordinistiche”. Saranno così visibili tutti gli eventi formativi sulla deontologia a livello nazionale. Selezionando la modalità di erogazione “FAD sincrono” (per il webinar) e “FAD asincrono” per gli e-learning, si individuano i corsi/seminari deontologici fruibili online (gratuiti e/o a pagamento).

Per chi non ha completato la formazione del triennio 2020-2022 , i cfp acquisiti entro il 31 dicembre 2023 andranno a coprire il debito formativo di tale triennio. Il profilo formativo 2020-2022 di ciascun iscritto sarà completo quando, selezionando in “crediti formativi” (coccarda) la voce “status” le due strisce dei cfp deontologici e ordinari relative a tale triennio risulteranno verdi (e non più arancioni).

Si ricorda che il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti costituisce illecito disciplinare che sarà sanzionato come indicato nel Codice Deontologico, aggiornato dal CNAPPC al 30.04.2021, ossia:
La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione

Scarica la versione aggiornata dell’art. 9 – Codice Deontologico APPC

COMUNICAZIONI A MEZZO PEC
Si ricorda inoltre che, in scadenza di triennio formativo, le comunicazioni ufficiali saranno inviate a mezzo casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui ogni professionista iscritto ad un Albo professionale è tenuto per legge a dotarsi (L. 28.01.2009, n. 2 – art. 16 – comma 7), trasmettendone l’indirizzo al proprio Ordine. Chi ancora non fosse dotato di tale indirizzo è pregato di provvedere al più presto per non incorrere in sanzioni disciplinari, come previsto dal Codice Deontologico (art. 4 – comma 5).