In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 Aprile 2020, le cui disposizioni “si applicano dalla data del 4 maggio 2020“(art.10).

Detto D.P.C.M., all’art. 2 ribadisce che sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3 al D.P.C.M., attività tra le quali è indicata quella di cui al Codice Ateco n. 71 ( Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche); attività che quindi a far tempo dal 4 maggio 2020 appare consentita, salvo che, nel frattempo, non intervenga una diversa disposizione più restrittiva da parte della Regione Lombardia.

La ripresa dell’attività, in forza del D.P.C.M.,  è comunque subordinata al rispetto delle previsioni e degli adempimenti stabiliti nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro“, sottoscritto in data 24 aprile 2020, alla cui lettura si rimanda.

Con riferimento alle attività professionali il D.P.C.M., all’art. 1, lettera ii), prevede inoltre alcune ulteriori “raccomandazioni”, che di seguito si trascrivono:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare a distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Questo l’attuale quadro normativo, anche se non possiamo esimerci dal rilevare che non mancheranno difficoltà applicative ed interpretative, in relazione a norme e raccomandazioni, che risultano previste in termini generali con riferimento, tuttavia, a molteplici attività tra loro diverse e non omogenee.

Inoltre, per quanto concerne lo specifico dei cantieri, mettiamo a vostra disposizione il seguente Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e un più generale documento che presenta una descrizione dei principi di monitoraggio del rischio sanitario.

Aggiungiamo che Confprofessioni ha pubblicato una nota che mettiamo a vostra disposizione al seguente link .

Si precisa infine, che in forza del D.p.c.m. 26 aprile 2020 è consentito l’espletamento, fra le altre, della attività riconducibile al Codice Ateco n. 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche).

L’esercizio di tale attività è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti stabiliti nel noto “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020, nonché nel protocollo sottoscritto in data 27 aprile 2020, con riferimento alle attività nei cantieri edili.

Quanto, in generale, alle attività professionali, è prescritto anche il rispetto delle “raccomandazioni” stabilite, con riferimento all’esercizio delle attività, all’art.1, lettera ii), del citato D.p.c.m. del 30 aprile 2020.

Da ultimo, il D.p.c.m. citato, all’art.1, lett. a),  ha introdotto, ovvero ribadito, in termini generali le limitazioni agli spostamenti delle persone in ambito regionale, consentendo, per quel che qui rileva, gli spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative”.

La circolare del Ministero dell’Interno in data 2 maggio 2020 (nel capitolo “Spostamenti”) ha precisato che “Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Ne consegue che, essendo comunque prevista, in caso di spostamenti, la necessità di “dimostrare” le comprovate esigenze lavorative, tali esigenze, in caso di controllo, ben potranno essere comprovate nel tragitto dal proprio domicilio o residenza allo studio professionale, anche attraverso al esibizione del tesserino professionale.

Per spostamenti diversi, sempre preordinati alla pur consentita attività professionale, la dimostrazione di tale finalità ritengo debba, di norma,  essere fornita attraverso la predisposizione della, tuttora vigente, autocertificazione, così da consentire alle competenti Autorità ogni eventuale verifica.