FORMAZIONE IN PILLOLE
Richiesta CFP con autocertificazione ed esoneri dall’obbligo formativo
Si informa che il CNAPPC ha aggiornato la piattaforma Im@teria, in merito alla possibilità di presentare istanze di richiesta di cfp con autocertificazione da parte degli iscritti all’Ordine per alcune tipologie di eventi formativi, ossia:
– Corsi abilitanti ed aggiornamenti relativi a sicurezza, prevenzione incendi, acustica, RSPP(*);
– master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3 (Linee Guida);
– master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3 (Linee Guida);
– mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3 (Linee Guida);
– monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali;
– attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità;
– corso abilitante 80 ore certificazione energetica (*);
– monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali;
– attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità;
– corso abilitante 80 ore certificazione energetica (*);
– corso di formazione per mediatore professionista (*);
– corso abilitante all’insegnamento per discipline affini all’architettura.
(*) se corso non accreditato dal sistema ordinistico
Il numero di cfp attribuibili alle istanze di autocertificazione è stabilito dalle Linee Guida e viene indicato in automatico dalla piattaforma al momento della scelta del tipo di evento formativo.
Per procedere all’accreditamento, una volta effettuato l’Accesso Centralizzato ai Servizi, è necessario entrare nell’area “Formazione”, quindi in “Le mie certificazioni” e procedere all’apertura di una “Nuova istanza”; poi compilare il form online come indicato, caricare i documenti richiesti in formato pdf, salvare e inviare.
Per procedere all’accreditamento, una volta effettuato l’Accesso Centralizzato ai Servizi, è necessario entrare nell’area “Formazione”, quindi in “Le mie certificazioni” e procedere all’apertura di una “Nuova istanza”; poi compilare il form online come indicato, caricare i documenti richiesti in formato pdf, salvare e inviare.
Anche gli esoneri dalla formazione devono essere essere richieste tramite Im@teria mediante apertura di un’istanza direttamente sulla piattaforma , alla voce “le mie certificazioni”, selezionando il tipo di esonero richiesto.
Si ricorda che è possibile per un iscritto chiedere l’esonero, anche parziale, dall’obbligo formativo solo nei seguenti 3 casi:
a) maternità, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale (2014-2016) e – 30 cfp nel triennio ordinario (dal 2017), ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo, la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
NON è pertanto più possibile chiedere l’esonero per coloro che pur essendo iscritti all’Ordine non esercitano la professione (quindi anche lavoratori dipendenti pubblici e privati).
a) maternità, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale (2014-2016) e – 30 cfp nel triennio ordinario (dal 2017), ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo, la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
NON è pertanto più possibile chiedere l’esonero per coloro che pur essendo iscritti all’Ordine non esercitano la professione (quindi anche lavoratori dipendenti pubblici e privati).