FORMAZIONE IN PILLOLE
Esoneri
In base alle Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo in vigore (punto 7), si ricorda che è possibile per un iscritto chiedere l’esonero, anche parziale, dall’obbligo formativo solo nei seguenti casi:
a) maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.