Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 12 luglio 2018 n. 87  (c.d. decreto “dignità”), entrano in vigore le disposizioni che escludono dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte sia a titolo di imposta sia a titolo d’acconto (ad esempio onorari professionali e provvigioni) rese nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Quindi, per le fatture emesse dal 15 luglio 2018, l’obbligo di versamento dell’iva non ricade più sulla Pubblica Amministrazione, ma torna in capo al prestatore che dovrà provvedervi secondo le modalità ordinarie e, di conseguenza,  non dovranno essere più indicati in fattura  i riferimenti normativi dello split payment.