Data di pubblicazione articolo: 18.04.2024
Il DL 29 marzo 2024 n. 39, sul monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione di interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119, ha introdotto l’obbligo di trasmettere attraverso il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS): i dati relativi all’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto; ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del decreto, negli anni 2024 e 2025; le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il Cnappc sottolinea che: “l’entrata in vigore del DL “ha destato preoccupazione tra gli iscritti a seguito dell’impossibilità di accedere al PNCS. A tal fine si comunica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni da inserire nel PNCS saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà emanato entro 60 gg dal 30 marzo 2024 e che fino ad allora, l’accesso al portale PNCS è volontario e non obbligatorio.
- le sanzioni previste per la mancata trasmissioni delle comunicazioni al PNCS, previste al comma 5 dell’art. 3 del Legge 29 marzo 2024 n.39, non sono ad oggi applicabili, né lo saranno fino all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al precedente punto 2)
- quando il PNCS sarà operativo (dopo l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al precedente punto 2) sarà necessario procedere all’inserimento dei dati richiesti, riferiti agli interventi di prevenzione sismica con agevolazione fiscale presentati negli archi temporali richiamati in premessa
- a seguito dei pregressi contatti con il Dipartimento Casa Italia il Consiglio nella seduta del 10 aprile ha deliberato la sottoscrizione del Protocollo
- tra Cnappc e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (gestore della piattaforma PNCS) si è svolto l’incontro al fine di rendere accessibili i dati di Albo Unico da parte di PNCS, condizione imprescindibile per l’accesso degli Architetti iscritti agli Ordini al portale