La Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate del Tribunale di Bergamo aderisce alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 18421 dell’8 giugno: “In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex articolo 586 C.P.C., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex articolo 1 della legge 742/1969”.

Nell’intento di ridurre i contrasti e agevolare la corretta interpretazione della legge, la Sezione segnala tuttavia come prudenziale in questo primo periodo che i professionisti interessati mantengano il riconoscimento della sospensione feriale del termine di versamento del prezzo per:

  • le aggiudicazioni già intervenute in cui il termine del versamento andrà a scadere entro il periodo 1-31 agosto o oltre il 31 agosto
  • per le vendite in cui sia già stato pubblicato il bando con espressa indicazione che il termine del versamento del saldo del prezzo è soggetto alla sospensione feriale dei termini

 

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