Anche il Cnappc, nell’ottica della collaborazione istituzionale con Inarcassa, ricorda l’obbligo per tutti gli iscritti all’Albo titolari di partita IVA di trasmettere annualmente la comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, del volume d’affari IVA e della relativa quota assoggettabile a contributo integrativo. L’adempimento, previsto dall’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza, deve essere effettuato ogni anno entro il 31 ottobre tramite InarcassaOnline, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Non è prevista sanzione se il professionista ha regolarmente pagato i contributi e invia la comunicazione entro il 31 dicembre dello stesso anno. L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche in assenza di attività professionale o in caso di partita IVA utilizzata per attività non attinenti alla professione (come attività agricole o edilizie). L’obbligo si estende anche alle società di professionisti e alle società di ingegneria, tenute a comunicare il volume d’affari complessivo e la quota derivante da attività professionale soggetta a contributo integrativo.
La mancata comunicazione, il ritardo oltre i termini o l’invio di dati non veritieri costituiscono infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice Deontologico. La circolare invita quindi gli Ordini a diffondere queste informazioni tra gli iscritti, affinché vi sia piena consapevolezza degli obblighi previdenziali e delle relative conseguenze.
[Data di pubblicazione articolo: 03.12.2025]
