Data di pubblicazione articolo: 17.06.2016
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo – Scadenza 1° triennio
Si ricorda che dal 1° gennaio 2014 la formazione degli Architetti PPC iscritti agli Ordini è diventata obbligatoria. Il primo triennio formativo terminerà il 31 dicembre 2016. Entro questo termine tutti gli iscritti all’Albo dovranno avere conseguito almeno 60 cfp nel triennio, con un minimo di n. 4 cfp annui (12 nel triennio) nelle discipline ordinistiche.
L’aggiornamento professionale, oltre che un’opportunità è un obbligo per i professionisti. Si consiglia pertanto, per non incorrere nell’illecito disciplinare previsto dalla normativa vigente, di attivarsi con congruo anticipo per le verifiche del caso e il conseguimento dei cfp minimi previsti.
Ogni iscritto, attraverso la piattaforma Im@teria del CNAPPC, può monitorare la propria situazione dei cfp, i percorsi formativi accreditati e fruibili su tutto il territorio nazionale e mettersi in regola con l’acqusizione dei cfp.