Il Parco Oglio Nord fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito alla presentazione delle istanze di compatibilità paesaggistica alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 24 luglio 2024 n. 105 (conversione del DL 69/2024 “Salva Casa”), che ha inciso sul DPR 380/2001, in particolare con l’introduzione dell’art. 36-bis.
La nuova disciplina riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità, in assenza o difformità da SCIA, nonché le variazioni essenziali, consentendo l’accertamento di conformità qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Anche in presenza di opere eseguite senza autorizzazione paesaggistica, è ora possibile richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, inclusi i casi che abbiano comportato creazione o aumento di superfici e volumi.
Il procedimento prevede che il Comune acquisisca il parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro 90 giorni, mentre l’autorità competente deve pronunciarsi entro 180 giorni, con applicazione del silenzio-assenso in caso di inerzia. In caso di compatibilità accertata è prevista una sanzione pecuniaria, mentre il rigetto comporta l’applicazione della sanzione demolitoria.
Le istanze rientranti nell’art. 36-bis devono essere presentate ai Comuni e non più direttamente al Parco.
[Data di pubblicazione articolo: 15.12.2025]
