NUOVO TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019

Da l 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore la nuove linee guida che regolamentano l’obbligo formativo degli Architetti P.P.C., approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016.
A titolo informativo e non esaustivo, di seguito si riassumono le informazioni più importanti, rimandando al testo integrale delle Linee Guida e alla Circolare del Consiglio Nazionale per i dettagli:

n. cfp da acquisire nel triennio: restano 60 i cfp da acquisire nel triennio 2017-2019, di cui 12 relativi alle discipline ordinistiche (categoria 3 sulla piattaforma Im@teria), senza vincoli relativi al n. minimo di cfp da acquisire annualmente (anche se è consigliato acquisire anno per anno almeno 10 cfp, di cui 4 nelle discipline ordinistiche);

trasferimento cfp da un triennio al successivo: coloro che hanno acquisito più di 60 cfp nel triennio precedente, ne vedranno trasferiti fino ad un massimo di 20 nel triennio successivo. Gli eventuali cfp “deontologici” in eccesso rispetto ai 12 obbligatori, vengono parimenti trasferiti, ma conteggiati come cfp “ordinari”;

cfp riconosciuti alle singole iniziative formative:
– la frequenza ai corsi (frontali o a distanza), dà diritto al riconoscimento di n. 1 cfp per ogni ora fino ad un massimo di 20 cfp (al posto dei 15 cfp massimi del triennio 2014-2016);
– la frequenza ai seminari/convegni/workshop/tavole rotonde/ecc. dà diritto al riconoscimento di n. 1 cfp per ogni ora fino ad un massimo di 8 cfp (al posto dei 6 cfp massimi del triennio 2014-2016);
– la frequenza a corsi abilitanti e di aggiornamento (ad esempio in tema di sicurezza e prevenzione incendi) dà diritto al riconoscimento di n. 1 cfp per ogni ora fino ad un massimo di 20 cfp (al posto dei 15 cfp massimi del triennio 2014-2016 per corsi base e di 1 cfp ogni modulo di 4 ore per corsi di aggiornamento);

autocertificazione cfp: è possibile autocertificare tramite piattaforma Im@teria l’attività formativa organizzata da Enti Pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri Enti Pubblici, ad eccezione di quelli organizzati dagli Enti che hanno stipulato accordi/protocolli con CNAPPC;

cancellazione dall’Albo: in caso di cancellazione alla fine del primo triennio formativo e successiva re-iscrizione, l’iscritto dovrà acquisire i cfp dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione

iscrizione ad Im@teria: l’iscrizione alla piattaforma digitale Im@teria è necessaria sia per poter monitorare il proprio status formativo (cfp acquisiti nel corso degli anni) che per visualizzare ed accedere all’offerta formativa accreditata proposta da Ordini provinciali, Consiglio Nazionale ed enti terzi. Per chi ancora non si fosse registrato, può scaricare le modalità a questo link

Si ricorda infine che per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ pubblicate su Im@teria.

Scarica la Circolare CNAPPC n. 3 del 09.01.2017
Scarica le Linee Guida 2017 e gli Allegati