Il Cnappc comunica l’entrata in vigore dell’obbligatorietà di utilizzo del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) con nuove funzionalità relative all’invio dei dati.

 

Premesso che:

  • con la precedente Circolare n. 49 del 12 aprile u.s. si comunicava che il 29 marzo 2024 era stato approvato il Decreto Legge n. 39 recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria»
  • il Decreto Legge n. 39 è stato successivamente convertito in Legge n. 67 il 23 maggio 2024
  • il 26 settembre u.s. è stato pubblicato il DPCM attuativo del 17 settembre 2024 con i relativi Allegati, rendendo così pienamente operante ed obbligatorio il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS)
  • scopo del Portale è costituire una banca Dati ad uso della P.A. al fine di ottenere le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione di interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119 del Decreto legge n. 34/2020

Tutto ciò premesso si comunica che:

  • il DPCM Attuativo del 17 settembre 2024 elenca i soggetti cui è richiesta la trasmissione e descrive i casi, le modalità, le tempistiche della suddetta trasmissione (obbligatoria, pena esclusione dalle agevolazioni richieste e/o applicazione di pesanti sanzioni).
  • a seguito dell’entrata in vigore di dette nuove normative, Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al PNCS, devono contenere le seguenti informazioni:
    a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
    b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024
    c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025
    d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)
  • l’art 6 comma 2 prevede che “Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:
    – 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024
    – entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi

L’inosservanza di dette scadenze comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali richieste, oltre che, per alcuni casi, l’applicazione di una sanzione pari a 10.000 euro.

Gli iscritti interessati potranno collegarsi al PNCS: pncs.gov.it