Il Cnappc puntualizza che “l’obbligo assicurativo, volto a proteggere da danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali in seguito a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, non si estende ai professionisti che operano in forma individuale o associata nelle rispettive attività.

Diversamente, risultano soggette all’obbligo assicurativo stabilito dal comma 101 citato in premessa le società tra professionisti, le società professionali, e ogni altra forma societaria registrata nel registro delle imprese”.

[Data di pubblicazione articolo: 07.04.2025]