SCADENZA TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016

Il 30 giugno 2017 è scaduto il termine del RAVVEDIMENTO OPEROSO, termine entro il quale è necessario completare la formazione obbligatoria per il triennio 2014/2016.
Al fine di consentire al sistema ordinistico di effettuare tutti i controlli necessari sull’attività formativa registrata entro tale scadenza,

SI COMUNICA CHE

tutti i crediti maturati dopo il 30 giugno 2017 saranno memorizzati nel sistema iMateria ma non saranno visualizzati nel proprio credito formativo.
Tale blocco, momentaneo, riguarderà tutta la formazione eseguita sia presso il sistema ordinistico (corsi frontali e fad) sia presso gli enti terzi, sia in autocertificazione da parte degli iscritti.
E’ importante sottolineare che i crediti maturati prima del 30 giugno 2017, al contrario, saranno regolarmente visualizzati.
Terminate le verifiche relative alla regolarità formativa (per il triennio 2014-2016) il sistema aggiornerà automaticamente la visualizzazione con la registrazione dei crediti acquisiti per il nuovo triennio 2017-2019.
Chi si non fosse ancora registrato alla piattaforma è invitato a farlo al più presto, scaricando la procedura guidata di Accesso Centralizzato ai Servizi.

Si ricorda inoltre che il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti costituisce illecito disciplinare che sarà sanzionato come indicato nel Codice Deontologico , aggiornato dal CNAPPC in vista della scadenza del primo triennio formativo, ossia:
– la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
– la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.
Scarica la versione aggiornata dell’art. 9 – Codice Deontologico CNAPPC.

COMUNICAZIONI A MEZZO PEC
Si ricorda inoltre che, in scadenza di triennio formativo, le comunicazioni ufficiali saranno inviate a mezzo casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui ogni professionista iscritto ad un Albo professionale è tenuto per legge a dotarsi (L. 28.01.2009, n. 2 – art. 16 – comma 7), trasmettendone l’indirizzo al proprio Ordine. Chi ancora non fosse dotato di tale indirizzo è pregato di provvedere al più presto per non incorrere in sanzioni disciplinari, come previsto dal Codice Deontologico (art. 4 – comma 5).

Per ulteriori dettagli vai alla pagina della formazione