Data di pubblicazione articolo: 15.09.2017
Split Payment
Aggiornamenti del 08.09.2017
L’art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha esteso il meccanismo Iva dello “split payment” (o “scissione dei pagamenti”), previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che risulta dunque da applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Il medesimo provvedimento legislativo ha incluso nella disciplina in oggetto anche le prestazioni di servizi con ritenuta alla fonte e le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei sopraccitati soggetti.
Pertanto, a partire dal 01/07/2017, tutte le fatture emesse dal professionista ad una Pubblica Amministrazione già destinataria di fatture in formato elettronico, dovranno essere redatte in conformità a tale norma e riportare la seguente annotazione:
“Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – Split payment”
Si ricorda, pertanto, che, all’interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai “Dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, la “Esigibilità Iva” deve recare la dicitura “S (scissione dei pagamenti)” e non la dicitura “I (esigibilità immediata)”.
Scarica l’informativa completa
Informativa del 30.06.2017
La manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017, chiamata anche “manovrina”), stabilisce che per le fatture emesse dal prossimo 1° luglio 2017 sarà esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).
La novità riguarda tutti i professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione. In particolare l’IVA relativa alle parcelle sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione.
Nella sostanza il committente trattiene l’imposta limitandosi a corrispondere il solo corrispettivo
Il meccanismo dello split payment di fatto raddoppia il prelievo delle parcelle; infatti verrà prelevato il 42% del valore di ogni fattura (ritenuta d’acconto 20% + IVA 22%)
Per i professionisti comporterà una minore disponibilità di liquidità.