Data di pubblicazione articolo: 16.09.2018

Con sentenza n. 00331/2018, pubblicata in data 09/08/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione AQ, si è pronunciato sul ricorso proposto da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo e Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, con l’intervento, ad adiuvandum, del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, contro la Regione Abruzzo, Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata” e Comune di Civitella del Tronto.

Con il suddetto ricorso gli Ordini ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 5.11.2016, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso.

La decisione del TAR riafferma, dunque, un principio che non può non avere effetti, diretti e indiretti, su tutti i bandi già in itinere e da pubblicare, atteso che è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale che approvava lo schema di convenzione contenente la previsione della riduzione delle spese tecniche.


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