Data di pubblicazione articolo: 08.02.2019
Il regime forfettaro destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014), ha subito importanti modifiche dalla Legge di Bilancio 2019 (art.1, commi 9-11 della legge 30 dicembre 2018 n.145). Di seguito si elencano quelle maggiormente significative
- viene aumentato il numero dei potenziali beneficiari: per i professionisti la soglia di reddito che consente l’accesso al regime agevolato passa da € 30.000 a € 65.000
- sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali
- viene meno la causa ostativa prevista nella previgente formulazione che escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000
È importante rilevare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla legge di bilancio 2019, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata. Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno.
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro (nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, l’importo va ragguagliato ad anno).
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
I soggetti forfettari sono esonerati dal’obbligo della fatturazione elettronica a meno che il committente non sia una Pubblica Amministrazione.
Per quanto detto occorre tuttavia valutare caso per caso l’opportunità di aderirvi. Pertanto si suggerisce al singolo Architetto di fare con il proprio consulente le dovute considerazioni di verifica del possesso dei requisiti di accesso e della convenienza.