Data di pubblicazione articolo: 18.09.2015

Aggiornamento obbligatorio professionisti antincendio iscritti negli elenchi ministeriali – art. 16 D.lgs. 139.06.

 Si ricorda agli architetti abilitati in materia di prevenzione incendi che il 27 agosto 2016 scade il termine per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi ministeriali prima del 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del Decr. Min. Int. 05 agosto 2011.
L’aggiornamento obbligatorio è costituito dalla frequenza complessiva ad almeno 40 ore di corsi o seminari in materia di sicurezza antincendio di cui almeno 28 ore costituita da corsi. Tali corsi o seminari devono essere organizzati, praticamente in via esclusiva, solo da Ordini o Collegi professionali. In difetto dell’aggiornamento obbligatorio il professionista antincendio è temporaneamente sospeso dagli elenchi ministeriali fino ad avvenuto adempimento.

Per i Colleghi iscritti negli elenchi ministeriali dopo il 27 agosto 2011 i termini dell’aggiornamento obbligatorio di cinque anni decorrono, con i medesimi adempimenti, dalla data di iscrizione negli elenchi ministeriali.

Nelle prossime newsletter saranno comunicati i corsi/seminari in programma a breve.

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Requisiti professionisti antincendio
Attività soggette al Codice Prevenzione Incendi (Co.P.I.)