Il referente del Gruppo di Lavoro Professione Filippo Carnevale commenta le ultime modifiche apportate dal decreto 7 maggio 2024, n. 60 all’articolo 29 della legge 56/2024.
Dopo l’entrata in vigore della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (il “Decreto PNRR 2024”), è arrivato un nuovo decreto legge di modifica dell’articolo 29 della 56/2024, relativo alle disposizioni sulla verifica di congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati.
Il nuovo decreto del 7 maggio 2024, n. 60, all’articolo 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce integralmente i commi da 10 a 12 dell’articolo 29 della legge n. 56/2024 introducendo alcune novità significative sia per quanto riguarda gli appalti pubblici che privati.
Le modifiche apportate risultano le seguenti:
- Comma 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Comma 11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Comma 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.
Da una sommaria analisi dell’articolato si evince che di fatto la modifica prescrive la verifica della congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati riducendo gli importi minimi di appalto per l’applicabilità.
Nell’ambito dei lavori privati gli importi sono ridotti da 500.000 a 70.000 euro. Ne consegue che l’obbligo diventa effettivo per la grande maggioranza dei lavori.
La non ottemperanza di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del Direttore dei Lavori.